Metro d’angolo, NTC 2018
Domanda
Il paragrafo 7.8.6.1 delle NTC 2018 (e già precedentemente le NTC 2008) prescrive, in corrispondenza degli incroci d’angolo, zone di parete muraria di almeno 1 metro, a meno di idonei provvedimenti atti a garantire un efficace collegamento tra le pareti …
Si chiede:
1) Quali possono essere considerati idonei provvedimenti, che nelle norme e nelle circolari non sono indicati?
2) Se si progetta secondo il punto 7.0, in zona con agS<0,075g, applicando in ogni direzione una forza Fh=0,10*W*lambda, è necessario rispettare la prescrizione del metro d’angolo?
Risposta
La regola del “metro d’angolo” per le costruzioni in muratura ordinaria, di cui al §7.8.6.1 delle NTC 2018, è diventata sostanzialmente prestazionale, concedendo al progettista una buona libertà d’azione. La modifica pare sensata ed attuale, poiché consente di superare la necessità di disporre il “metro d’angolo”, ma sempre garantendo il collegamento fra le pareti ed il comportamento scatolare della costruzione, vera prescrizione da mantenere per garantire il corretto comportamento delle costruzioni in muratura ordinaria. L’obiettivo del progettista deve infatti essere quello di evitare l’insorgere di cinematismi o situazioni anomale in corrispondenza dell’angolo, che possano inficiare la prestazione globale della costruzione.
L’idoneità dei provvedimenti va dunque valutata e calibrata caso per caso, in funzione della specifica situazione: pericolosità sismica del sito (agS), caratteristiche della muratura (proprietà di blocchi, malta e conseguente tipologia di muratura) e caratteristiche della costruzione (n° piani, regolarità in pianta ed in alzato, quantità di pareti resistenti, tipologia di apertura in corrispondenza dell’angolo, etc.).
Detto questo, provvedimenti che vanno nella direzione richiesta dalle NTC 2018 possono essere ad esempio: la predisposizione di armatura nei letti di malta in prossimità dell’angolo, la realizzazione della spalla di muro più corta del “metro d’angolo” in muratura armata, il posizionamento di un pilastrino d’angolo.
Nel caso di progettazione semplificata utilizzabile per costruzioni caratterizzate da agS≤0,075g allo SLV, di cui al §7.0, pare opportuno, mantenendosi così a favore di sicurezza, applicare comunque la nuova regola del “metro d’angolo” sfruttandone opportunamente la libertà accordata al progettista che può definire gli idonei provvedimenti da mettere in atto per la sua specifica situazione. Considerato il basso livello di pericolosità sismica (agS≤0,075g allo SLV), si ritiene che possa essere sufficiente il semplice inserimento di armature nei letti di malta (ad esempio 2phi5 ogni altro corso), previa opportuna valutazione (caso per caso) delle peculiarità della costruzione.