A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005, in merito al risparmio energetico degli edifici e dell’acuirsi delle emergenze energetiche ed ambientali, sono state introdotte in diversi provvedimenti comunali e regionali misure per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
Tra le disposizioni introdotte, inerenti a parametri e indici edilizi, sono spesso previsti scomputi dei maggiori spessori delle pareti perimetrali e misure legate al risparmio energetico, che risulta essere garantito dalla messa in opera di involucri edilizi più performanti dal punto di vista dell’isolamento e dell’inerzia termica.
Queste regole tengono conto del fatto che soluzioni di chiusura esterna caratterizzate da requisiti energetici “virtuosi” implicano, nella maggior parte dei casi, un aumento di spessore complessivo delle soluzioni verticali e orizzontali adottate, e che ciò, inevitabilmente comporta una riduzione della superficie utile.
Numerose amministrazioni pubbliche italiane, preso coscienza di questo problema, hanno riconosciuto nei propri regolamenti (di cui nella tabella si presenta una rassegna, sia pure non esaustiva) incentivi, sotto forma di sgravi nel pagamento degli oneri di urbanizzazione e scomputi nel calcolo della volumetria per gli extraspessori dei muri perimetrali, dei solai e delle coperture, che contribuiscono al contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo.
A tale proposito, il D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 all’articolo 4 “Funzioni delle regioni e degli enti locali”, indica i principi per la predisposizione di un programma di sensibilzzazione e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare territoriale e stabilisce che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali pongano particolare attenzione nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti a soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia.
È auspicabile che il numero di amministrazioni pubbliche, che nell’imminente futuro intendono varare norme a favore dell’incremento di spessore di murature e solai per il contenimento energetico, cresca in maniera considerevole.
DATA | NORMA | CONTENUTO |
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Provincia di Bolzano | ||
19 feb. 1993 | Legge provinciale | È previsto lo scomputo dal calcolo di indici e parametri edilizi e urbanistici di spessori aggiuntivi per il miglioramento dell’isolamento termico e per la realizzazione di serre solari o spazi buffer |
Comune di Carugate (MI) | ||
4 mar. 2003 | Regolamento edilizio | Serre bioclimatiche e muri passivi non sono computati a fini volumetrici. Scomputato l’aumento di 15 cm per gli edifici esistenti e di 30 cm per le nuove costruzioni nel rispetto di distanze e confini |
Comune di Corbetta (MI) | ||
5 apr. 2004 | Regolamento edilizio | Consentito l’aumento del volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne realizzati per esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate fino a 15 cm per gli edifici esistenti e per tutto lo spessore eccedente quello convenzionale minimo di 30 cm per quelli di nuova costruzione |
Città di Torino | ||
10 ott. 2005 | Regolamento edilizio | Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono escluse le superfici relative: ai maggiori spessori dei muri di ambito degli edifici, oltre il valore di 30 cm, finalizzati all’incremento dell’inerzia termica |
Comune di Perugia | ||
17 ott. 2005 | Regolamento edilizio | Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie utile coperta degli edifici di nuova costruzione oppure oggetto di interventi di recupero, non sono computati i seguenti extraspessori:
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Comune di Campi Bisenzio (FI) | ||
5 dic. 2005 | Regolamento per la certificazione ambientale e i premi edificatori | Ai fini del calcolo delle volumetrie urbanistiche, delle superfici coperte e della Sul sono esclusi, inoltre, i seguenti extra spessori:
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Comune di Calenzano (FI) | ||
30 gen. 2006 | Regolamento edilizio | Ai fini del calcolo del volume sono esclusi i seguenti extraspessori. La parte delle murature esterne, siano esse portanti o tamponature eccedenti i 30 cm di spessore finito.
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Comune di Roma | ||
20 feb. 2006 | Regolamento edilizio | Nel calcolo delle volumetrie degli edifici non vengono computati, se superiori a 30 cm, gli spessori delle pareti e dei solai, nonché le serre solari e le torri del vento |
Comune di Ferrara | ||
12 giu. 2006 | Regolamento edilizio | Per chi raggiunge valori di trasmittanza inferiori a quelli obbligatori secondo il regolamento edilizio si scomputano 15 cm dai muri perimetrali e 20 cm dalle altezze |
Comune di Lentate sul Seveso (MI) | ||
29 nov. 2006 | Regolamento edilizio | È consentito l’aumento del volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne realizzati per esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate fino a 15 cm per gli edifici esistenti e per tutto lo spessore eccedente quello convenzionale minimo di 30 cm per quelli di nuova costruzione fino ad un massimo di ulteriori 25 cm. È consentito altresì l’aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore delle solette intermedie per esigenze di isolamento termico e acustico fino a 15 cm per gli edifici esistenti e per tutto lo spessore eccedente quello convenzionale minimo di 30 cm per quelli di nuova costruzione fino ad un massimo di ulteriori 25 cm |
Regione Lombardia | ||
20 apr. 1995 | Legge regionale n. 26 | I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 cm, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura, e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica |
Regione Veneto | ||
30 lug. 1996 | Legge regionale n. 21 | I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 cm, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura, e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica |
Regione Puglia | ||
13 ago. 1998 | Legge regionale n. 23 | I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 cm, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura, e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica |
Regione Basilicata | ||
7 mar. 2000 | Legge regionale n. 15 | Gli spessori degli elementi edilizi strutturali e sovrastrutturali eccedenti 30 cm non vengono computati nella determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura:
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Regione Umbria | ||
20 dic. 2000 | Legge regionale n. 38 | Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie coperta di un edificio, si assumono come non computabili i seguenti extraspessori:
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Regione Calabria | ||
16 apr. 2002 | Legge regionale n. 19 | Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura:
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Regione Abruzzo | ||
11 ott. 2002 | Legge regionale n. 22 | Non vanno computati, ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta di un edificio, gli extraspessori dei tamponamenti perimetrali e dei muri perimetrali portanti, superiori a 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 30 cm, nonché dei tamponamenti orizzontali e dei solai delle costruzioni, superiori, nella parte non strutturale, a 10 cm e fino ad un massimo di ulteriori 15 cm, qualora il maggiore spessore contribuisca in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e al contenimento dei consumi energetici |
Regione Molise | ||
8 nov. 2002 | Legge regionale n. 36 | Gli spessori degli elementi edilizi strutturali e sovrastrutturali eccedenti 30 cm non vengono computati nella determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura:
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Regione Lazio | ||
8 nov. 2004 | Legge regionale n. 15 | I Comuni devono prevedere che nel calcolo delle volumetrie degli edifici non vengano computati, se superiori a 30 cm, gli spessori delle pareti e dei solai nonché delle serre solari e delle torri del vento |
Regione Toscana | ||
3 gen. 2005 | Legge regionale n. 1 | Lo spessore delle murature esterne superiore ai minimi fissati dai regolamenti edilizi e comunque superiore ai 30 cm, il maggior spessore dei solai necessario al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici non sono computati ai fini degli indici di fabbricabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici |
Regione Sicilia | ||
22 apr. 2005 | Legge regionale n. 4 | Nel territorio della Regione non vengono computati ai fini del calcolo del volume edificato e della superficie coperta complessiva:
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Regione Piemonte | ||
28 mag. 2007 | Legge regionale n. 13 | Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 cm nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi. Tali disposizioni valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici, ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale |