Provvedimenti normativi per lo scomputo degli extraspessori di murature e solai

26 Giugno 2007

Uno degli aspetti più sentiti nel settore dell’edilizia è in quest’ultimo periodo quello del risparmio energetico, anche a seguito dei recenti provvedimenti legislativi in materia.
Va ricordato tuttavia che è necessario rispettare anche altri parametri prestazionali altrettanto importanti e cogenti, quali quelli acustici e statici.
Il soddisfacimento contemporaneo di tutti questi requisiti con i livelli prestazionali richiesti dalle norme vigenti porta inevitabilmente, quale che sia la soluzione scelta, a dover realizzare elementi di chiusura di maggior spessore rispetto al passato.
Ecco una panoramica dei provvedimenti che agevolano l’incremento degli spessori di murature e solai.

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 192/2005, in merito al risparmio energetico degli edifici e dell’acuirsi delle emergenze energetiche ed ambientali, sono state introdotte in diversi provvedimenti comunali e regionali misure per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici.
Tra le disposizioni introdotte, inerenti a parametri e indici edilizi, sono spesso previsti scomputi dei maggiori spessori delle pareti perimetrali e misure legate al risparmio energetico, che risulta essere garantito dalla messa in opera di involucri edilizi più performanti dal punto di vista dell’isolamento e dell’inerzia termica.
Queste regole tengono conto del fatto che soluzioni di chiusura esterna caratterizzate da requisiti energetici “virtuosi” implicano, nella maggior parte dei casi, un aumento di spessore complessivo delle soluzioni verticali e orizzontali adottate, e che ciò, inevitabilmente comporta una riduzione della superficie utile.
Numerose amministrazioni pubbliche italiane, preso coscienza di questo problema, hanno riconosciuto nei propri regolamenti (di cui nella tabella si presenta una rassegna, sia pure non esaustiva) incentivi, sotto forma di sgravi nel pagamento degli oneri di urbanizzazione e scomputi nel calcolo della volumetria per gli extraspessori dei muri perimetrali, dei solai e delle coperture, che contribuiscono al contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento invernale ed il raffrescamento estivo.
A tale proposito, il D.Lgs. n. 311 del 29 dicembre 2006 all’articolo 4 “Funzioni delle regioni e degli enti locali”, indica i principi per la predisposizione di un programma di sensibilzzazione e riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare territoriale e stabilisce che le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali pongano particolare attenzione nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti a soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia.
È auspicabile che il numero di amministrazioni pubbliche, che nell’imminente futuro intendono varare norme a favore dell’incremento di spessore di murature e solai per il contenimento energetico, cresca in maniera considerevole.

Tab. 1 – I regolamenti edilizi e le leggi regionali che riconoscono lo scomputo di parti dell’edificio dai calcoli di edificabilità (calcolo delle volumetrie urbanistiche, delle superfici coperte, della superficie utile, ecc.) per la specifica finalità del risparmio energetico.
DATA NORMA CONTENUTO
Provincia di Bolzano
19 feb. 1993 Legge provinciale È previsto lo scomputo dal calcolo di indici e parametri edilizi e urbanistici di spessori aggiuntivi per il miglioramento dell’isolamento termico e per la realizzazione di serre solari o spazi buffer
Comune di Carugate (MI)
4 mar. 2003 Regolamento edilizio Serre bioclimatiche e muri passivi non sono computati a fini volumetrici. Scomputato l’aumento di 15 cm per gli edifici esistenti e di 30 cm per le nuove costruzioni nel rispetto di distanze e confini
Comune di Corbetta (MI)
5 apr. 2004 Regolamento edilizio Consentito l’aumento del volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne realizzati per esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate fino a 15 cm per gli edifici esistenti e per tutto lo spessore eccedente quello convenzionale minimo di 30 cm per quelli di nuova costruzione
Città di Torino
10 ott. 2005 Regolamento edilizio Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono escluse le superfici relative: ai maggiori spessori dei muri di ambito degli edifici, oltre il valore di 30 cm, finalizzati all’incremento dell’inerzia termica
Comune di Perugia
17 ott. 2005 Regolamento edilizio Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie utile coperta degli edifici di nuova costruzione oppure oggetto di interventi di recupero, non sono computati i seguenti extraspessori:

  • la parte delle murature d’ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che eccede i 30 cm di spessore al finito. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di 30 cm e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti 5 cm di spessore
  • la porzione superiore e non strutturale dei solai eccedente mediamente i 10 cm di spessore, fino a un extraspessore massimo di 15 cm
Comune di Campi Bisenzio (FI)
5 dic. 2005 Regolamento per la certificazione ambientale e i premi edificatori Ai fini del calcolo delle volumetrie urbanistiche, delle superfici coperte e della Sul sono esclusi, inoltre, i seguenti extra spessori:

  • la parte delle murature esterne, siano esse portanti o tamponature eccedenti i 30 cm di spessore finito. La porzione di muratura extraspessore non può in ogni caso superare i 30 cm, comprensivi di eventuali intercapedini vuote fino a un massimo di 6 cm. Nel caso di “pareti ventilate” è ammessa un’intercapedine vuota fino a un massimo di 3 cm. Si deve comunque evidenziare la funzione dal punto di vista dell’isolamento termico e/o acustico;
  • la porzione superiore e non strutturale dei solai interpiano sino a un extraspessore massimo di 15 cm a interpiano (evidenziandone la funzione dal punto di vista dell’isolamento termico e/o acustico). Le stesse modalità sono applicate alle coperture praticabili. Nel caso di tetto verde o di tetto ventilato l’incremento di spessore del pacchetto sarà funzionale alle caratteristiche tecniche della soluzione prescelta
Comune di Calenzano (FI)
30 gen. 2006 Regolamento edilizio Ai fini del calcolo del volume sono esclusi i seguenti extraspessori. La parte delle murature esterne, siano esse portanti o tamponature eccedenti i 30 cm di spessore finito.

  1. La porzione di muratura extraspessore non può in ogni caso superare i 30 cm, comprensivi di eventuali intercapedini vuote fino ad un massimo di 6 cm.
  2. La porzione superiore non strutturale dei solai interpiano sino a un extraspessore massimo di 15 cm a interpiano (evidenziandone la funzione dal punto di vista dell’isolamento termico e/o acustico)
Comune di Roma
20 feb. 2006 Regolamento edilizio Nel calcolo delle volumetrie degli edifici non vengono computati, se superiori a 30 cm, gli spessori delle pareti e dei solai, nonché le serre solari e le torri del vento
Comune di Ferrara
12 giu. 2006 Regolamento edilizio Per chi raggiunge valori di trasmittanza inferiori a quelli obbligatori secondo il regolamento edilizio si scomputano 15 cm dai muri perimetrali e 20 cm dalle altezze
Comune di Lentate sul Seveso (MI)
29 nov. 2006 Regolamento edilizio È consentito l’aumento del volume prodotto dagli aumenti di spessore di murature esterne realizzati per esigenze di isolamento o inerzia termica o per la realizzazione di pareti ventilate fino a 15 cm per gli edifici esistenti e per tutto lo spessore eccedente quello convenzionale minimo di 30 cm per quelli di nuova costruzione fino ad un massimo di ulteriori 25 cm.
È consentito altresì l’aumento di volume prodotto dagli aumenti di spessore delle solette intermedie per esigenze di isolamento termico e acustico fino a 15 cm per gli edifici esistenti e per tutto lo spessore eccedente quello convenzionale minimo di 30 cm per quelli di nuova costruzione fino ad un massimo di ulteriori 25 cm
Regione Lombardia
20 apr. 1995 Legge regionale n. 26 I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 cm, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura, e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica
Regione Veneto
30 lug. 1996 Legge regionale n. 21 I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 cm, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura, e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica
Regione Puglia
13 ago. 1998 Legge regionale n. 23 I tamponamenti perimetrali e i muri perimetrali portanti, nonché i tamponamenti orizzontali e i solai delle nuove costruzioni di qualsiasi genere soggette alle norme sul risparmio energetico e, indistintamente di tutti gli edifici residenziali che comportino spessori complessivi sia per gli elementi strutturali che sovrastrutturali superiori a 30 cm, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura, per la sola parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura, e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi, se il maggior spessore contribuisce al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica
Regione Basilicata
7 mar. 2000 Legge regionale n. 15 Gli spessori degli elementi edilizi strutturali e sovrastrutturali eccedenti 30 cm non vengono computati nella determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura:

  • fino a un massimo di ulteriori 25 cm, nel caso di tamponamenti perimetrali, murature portanti esterne e coperture a falda o a terrazzo;
  • fino a un massimo di ulteriori 15 cm, nel caso di solai piani intermedi
Regione Umbria
20 dic. 2000 Legge regionale n. 38 Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie coperta di un edificio, si assumono come non computabili i seguenti extraspessori:

  • la parte delle murature d’ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che ecceda i 30 cm di spessore al finito. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di 30 cm e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti 5 cm di spessore. Nel caso di “pareti ventilate” è ammissibile un’intercapedine vuota di spessore fino a 20 cm;
  • la porzione superiore non strutturale dei solai interpiano eccedente gli 8 cm di spessore, fino a un extraspessore massimo di 15 cm
Regione Calabria
16 apr. 2002 Legge regionale n. 19 Al fine di migliorare la qualità tecnologica e di agevolare l’attuazione delle norme sul risparmio energetico degli edifici, nuovi o esistenti, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi e dei rapporti di copertura:

  • i tamponamenti perimetrali per la sola parte eccedente i 30 cm, per le nuove costruzioni, e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm;
  • il maggiore spessore dei solai, orizzontali o inclinati, per la sola parte eccedente i 20 cm se contribuisce al miglioramento statico degli edifici e/o al miglioramento dei livelli di coibentazione termica, acustica o di inerzia termica
Regione Abruzzo
11 ott. 2002 Legge regionale n. 22 Non vanno computati, ai fini del calcolo della volumetria e della superficie coperta di un edificio, gli extraspessori dei tamponamenti perimetrali e dei muri perimetrali portanti, superiori a 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 30 cm, nonché dei tamponamenti orizzontali e dei solai delle costruzioni, superiori, nella parte non strutturale, a 10 cm e fino ad un massimo di ulteriori 15 cm, qualora il maggiore spessore contribuisca in maniera determinante al miglioramento dei livelli di coibentazione termo-acustica e al contenimento dei consumi energetici
Regione Molise
8 nov. 2002 Legge regionale n. 36 Gli spessori degli elementi edilizi strutturali e sovrastrutturali eccedenti 30 cm non vengono computati nella determinazione dei volumi e nei rapporti di copertura:

  • fino a un massimo di ulteriori 25 cm nel caso di tamponamenti perimetrali, murature portanti esterne e coperture a falda o a terrazzo;
  • fino a un massimo di ulteriori 15 cm nel caso di solai piani intermedi
Regione Lazio
8 nov. 2004 Legge regionale n. 15 I Comuni devono prevedere che nel calcolo delle volumetrie degli edifici non vengano computati, se superiori a 30 cm, gli spessori delle pareti e dei solai nonché delle serre solari e delle torri del vento
Regione Toscana
3 gen. 2005 Legge regionale n. 1 Lo spessore delle murature esterne superiore ai minimi fissati dai regolamenti edilizi e comunque superiore ai 30 cm, il maggior spessore dei solai necessario al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, le serre solari e tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici non sono computati ai fini degli indici di fabbricabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici
Regione Sicilia
22 apr. 2005 Legge regionale n. 4 Nel territorio della Regione non vengono computati ai fini del calcolo del volume edificato e della superficie coperta complessiva:

  • i maggiori spessori delle pareti perimetrali esterne, nella parte eccedente i 30 cm nel caso di nuove costruzioni e i 50 cm nel caso di recupero di edifici esistenti fino ad un massimo di ulteriori 20 cm;
  • i maggiori spessori dei solai orizzontali e delle coperture, anche inclinate, nella parte eccedente la misura media di 25 cm e fino ad un massimo di ulteriori 10 cm;
  • le maggiori altezze interne nette dei vani di unità residenziali, nella parte eccedente le misure minime di metri 2,70 e di metri 2,40 previste dai regolamenti edilizi comunali, fino ad un massimo di ulteriori 30 cm
Regione Piemonte
28 mag. 2007 Legge regionale n. 13 Lo spessore delle murature esterne, tamponature o muri portanti, superiore ai 30 cm nelle nuove costruzioni, il maggior spessore dei solai e tutti i maggiori volumi e superfici necessari all’esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ed acustico o di inerzia termica non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle superfici, e nei rapporti di copertura, per la parte eccedente i 30 cm e fino ad un massimo di ulteriori 25 cm per gli elementi verticali e di copertura e di 15 cm per quelli orizzontali intermedi. Tali disposizioni valgono anche per le altezze massime, per le distanze dai confini, tra gli edifici, ferme restando le prescrizioni minime dettate dalla legislazione statale
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