Il collaudo statico degli edifici: parere del Consiglio Superiore dei LL.PP.
19 Luglio 2011
Sono sempre numerosi i quesiti che giungono in merito alla interpretazione delle regole dettate dal D.M. 14/01/2008 in merito al collaudo statico degli edifici, in particolare con riferimento agli adempimenti da assolvere nel caso di strutture in muratura portante (ordinaria e/o armata).
Si riporta di seguito il parere espresso dal Consiglio Superiore dei LL.PP. (Adunanza 14/12/2010, Prot. 155/2010) ad un quesito ufficiale in materia che chiarisce in modo esaustivo l’argomento.
Il quesito trae origine dall’intreccio di diverse norme, emanate in tempi diversi, che disciplinano la materia del collaudo statico delle strutture, l’ultima delle quali è appunto il D.M. 14/01/2008 e relativa Circolare n. 617 del 02/02/2009.
Il parere, di cui si riporta nel seguito il contenuto testuale, conferma in sostanza con poche eccezioni l’indirizzo espresso dalle più recenti NTC 2008 che di fatto rende obbligatorio procedere al collaudo statico per strutture di qualsiasi tipologia e materiale (quindi anche per strutture in muratura portante).
Estratto del parere Consiglio Superiore LL.PP. – Sezione prima
Adunanza del 14 dicembre 2010 – Protocollo 155/2010
OGGETTO: DPR 380/2001 e DM 14/01/2008. Richiesta di pareri
… omissis …
Quesito n. 2 – Collaudo statico In base a quanto disposto dall’art. 7 della L. 1086/71 “Tutte le opere di cui all’art. I debbono essere sottoposte a collaudo statico”.
Con successiva Circolare del 31/07/1979 n. 19581, fu esplicitato che: “II collaudo statico nelle forme prescritte dall’art. 7 è obbligatorio soltanto per le strutture complesse in c.a., c.a.p. e per quelle metalliche”.
Pertanto si delineò una serie di opere, generalmente di modesta entità o comunque non “complesse”, per le quali veniva meno l’obbligo di redazione del certificato di collaudo, o quanto meno, del relativo deposito presso gli uffici preposti.
Il concetto di modesta entità, pur essendo soggettivo, ha trovato nel tempo un suo quadro di riferimento comprendendo opere come piccole tettoie, manufatti di carattere accessorio, piccoli annessi agricoli o altre opere a destinazione secondaria e non abitativa, o generalmente opere di scarsa rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Quanto previsto dall’art. 7 della L. 1086/71 e dalla successiva Circolare del ’79 è stato pienamente recepito dall’art. 67 DPR 380/2001, che tra l’altro specifica: “Tutte le costruzioni di cui all’art. 53 comma I, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, devono essere sottoposte a collaudo statico”.
Con l’entrata in vigore delle N.T.C. 2008, in particolare con quanto disposto dal 3° comma del punto 9.1 (“Le costruzioni non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico”), è stata riproposta, peraltro in una norma tecnica e non in un dispositivo prettamente legislativo, una dizione generica riferita a tutte le tipologie di opere indipendentemente dalla loro complessità o rilevanza, restando escluse da tale obbligo solo gli interventi locali e/o di riparazione su edifici esistenti (si veda anche il secondo capoverso il p.to C9.1 della Circolare).
Si chiede:
se, in analogia con il vecchio quadro normativo, possa continuare a sussistere, e quindi trovare ancora applicazione, quanto stabilito a suo tempo dalla Circolare 31/07/1979 n. 19581 ovvero che l’obbligatorietà del collaudo per le strutture, di qualsiasi tipologia e materiale, sia da applicarsi soltanto atte strutture complesse;
se, per le costruzioni complesse realizzate con altre tecnologie (legno, muratura, …), pur non rientrando esplicitamente nelle disposizioni di cui all’art. 67 del D.P.R. 380/2001 e per analogia con le costruzioni in c.a. e metalliche, vi sia l’obbligo del deposito del certificato di collaudo statico agli uffici preposti (Genio Civile) nonché del possesso da parte del collaudatore dei requisiti previsti dal citato art. 67 (titolo di ingegnere o architetto, estraneità ai lavori, esperienza comprovata di almeno 10 anni, ecc.).
… omissis …
In ordine al secondo quesito la Sezione osserva – richiamando il Voto 219/2009 reso il 19/01/2010 su analogo argomento – che il collaudo costituisce un’attività di verifica e controllo, in relazione all’esecuzione di opere o lavori inerenti le costruzioni, ulteriore rispetto a quella esercitata da altri soggetti e caratterizzata dalla terzietà dell’organo che la compie in quanto non coinvolto nella progettazione e esecuzione delle opere o lavori oggetto di collaudo.
Nell’ordinamento giuridico vigente l’attività di collaudo si sostanzia in due distinte fattispecie:
collaudo tecnico-amministrativo, consistente nel procedimento finalizzato alla certificazione della corretta esecuzione dell’opera (DPR 554/99 – Titolo XII, a far data dal 09/09/2011 DPR 207/2010 – Titolo X);
collaudo statico, inteso quale attività di accertamento tecnico specialistico per la verifica della sicurezza strutturale, da cui dipende, fra l’altro, il rilascio della licenza di uso delle costruzioni.
Le due attività, pur connotate da identità terminologica, rimangono, però, ben distinte, sia dal punto di vista genetico, che in relazione alla specifica finalità. Inoltre mentre entrambe sono obbligatorie in relazione ai lavori e alle opere pubbliche (la prima sempre, la seconda ove necessario), solo la seconda risulta tale (ove necessario) per le opere eseguite da privati.
In relazione ai lavori e alle opere pubbliche, il collaudo tecnico-amministrativo non può concludersi se non è stato effettuato il collaudo statico, ove necessario.
Focalizzando l’attenzione sul collaudo statico – oggetto del quesito in esame – la Sezione rileva che tale attività trae origine, a livello normativo, dal Regio Decreto 16/11/1939, n. 2229 ed è stata poi più precisamente definita dalla Legge 1086/71 e dal DPR n. 380/2001, quest’ultimo limitatamente alle opere di edilizia.
Va precisato che tale tipo di collaudo specialistico aveva come oggetto, inizialmente, le opere in conglomerato cementizio semplice od armato, poi rideterminato dalla Legge 1086/71 nelle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.
In applicazione della Legge 64/1974 sono stati poi emanati vari decreti recanti norme tecniche “riguardanti i vari elementi costruttivi” che hanno definito, fra l’altro, specifiche modalità di collaudo statico per gli edifici in muratura (DM 20/11/1987), per le opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione (DM 21/01/1981), per i ponti stradali (DM 02/08/1980), per le dighe (DM 24/03/1982).
Da ultimo il legislatore ha inteso riunire tale complesso di norme in unico testo coordinato recante Norme tecniche per le costruzioni, emanato prima con DM 14/09/2005, poi modificato con DM 14/01/2008 (NTC 2008), che rappresenta il testo attualmente in vigore.
Nelle NTC 2008 è trattato, in termini generali, anche il tema del collaudo statico. In particolare il capitolo 9, interamente dedicato a tale argomento, si apre con la seguente enunciazione “Il collaudo statico riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante“.
Il testo richiamato, riconducendo ad unitarietà le disposizioni contenute in diversi atti normativi, definisce l’estensione concettuale dell’attività di collaudo statico che, come confermato e precisato dalla Circolare n. 617 del 02/02/2009 recante “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove norme tecniche per le costruzioni”, deve riguardare “… tutte le parti strutturali delle opere indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato“, poiché la finalità di tale attività, come recita sempre la citata Circolare, è volta a garantire “la sicurezza dell’opera e conseguentemente la pubblica incolumità“.
La Sezione, pertanto, in base al disposto delle norme tecniche in vigore, osserva che il collaudo statico, generalmente inteso, deve riguardare sicuramente tutti gli interventi aventi ad oggetto le parti dell’opera che svolgono funzione portante, in qualsiasi materiale realizzate.
Da un punto di vista procedurale sembrerebbero, a questo punto, delinearsi due fattispecie: una chiaramente definita dalla Legge 1086/71 e dal DPR 380/2001, ma riferita, come si è detto, alle sole “opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”; l’altra, ai sensi delle NTC 2008, alle “parti dell’opera che svolgono funzione portante”, estesa, quindi, a tutti i materiali impiegati, ma priva di una esplicita definizione procedurale.
In merito la Sezione ritiene che, pur in assenza di una norma di rango primario che estenda a tutte le strutture indipendentemente dal materiale impiegato le procedure previste dall’art. 7 della Legge 1086/71 e dall’art. 67 del DPR 380/01 in relazione alle strutture portanti realizzate in calcestruzzo armato semplice e precompresso o in acciaio, le procedure predette, possano essere utilmente adottate anche in relazione a tutte le strutture con qualsiasi materiale realizzate. Resta in ogni caso obbligatoria l’esecuzione del collaudo statico di tutte le strutture portanti diverse da quelle normate dalla Legge 1086/71, ancorché attuato con modalità diverse.
In proposito la Sezione ritiene ormai improcrastinabile una revisione del quadro normativo primario (Leggi 1086/71 e 64/1974, DPR 380/2001) onde renderne i contenuti coerenti con l’evoluzione intervenuta in campo tecnico e amministrativo. La Sezione dà quindi mandato al Presidente affinché richieda al Presidente generale di attivarsi presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e trasporti per promuovere il processo di revisione legislativa predetto.
La Sezione, infine, osserva che, come si è detto, le NTC 2008 contengono una definizione dell’oggetto del collaudo statico di ordine generale, priva, quindi, di particolari specificazioni. In questo senso la Circolare 19581 del 31/07/1979, data la non sussistenza di elementi univoci desumibili dal quadro normativo vigente ritiene che una definizione qualitativa delle strutture da sottoporre a collaudo quale quella di “complesse” contenuta nella Circolare 19581 del 31/07/1979 (che è comunque riferita alle sole opere normate dalla legge 1086/71), sia da ritenersi superata.
In ogni caso, la Sezione ritiene che rientri nella sfera dell’ineludibile ed autonoma assunzione di responsabilità che compete a tutti i soggetti a qualsiasi titolo coinvolti (committente, progettista, uffici tecnici degli enti territoriali, esecutore, …), individuare, in relazione al singolo caso, le caratteristiche strutturali dell’opera e stabilire la necessità o meno di dare corso alle procedure del collaudo statico, nel rispetto della finalità sostanziale della norma, volta a garantire “la sicurezza dell’opera e conseguentemente la pubblica incolumità“.